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Aggiornamenti contributi a fondo perduto per ASD e SSD. Erogazione 1ª tranche

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A marzo l‘Agenzia delle Entrate ha diramato tutti i dettagli in merito al nuovo provvedimento del Decreto Sostegni che prevede un contributo a fondo perduto per le imprese e le partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

LE ULTIME SUL CONTRIBUTO

Presentiamo qui di seguito le informazioni sulle erogazioni di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD.

PER CHI HA GIA’ RICEVUTO I SOSTEGNI NEL 2020

Per continuare a far fronte alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state individuate ulteriori misure di sostegno economico rivolto alle ASD/SSD già beneficiarie dei contributi a fondo perduto nel 2020. Pertanto, le ASD/SSD già beneficiarie dei contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo sport nel 2020 riceveranno automaticamente anche per l’anno 2021, senza necessità di presentare una nuova domanda, la prima tranche del nuovo contributo a fondo perduto. In particolare, le ASD/SSD ammesse al contributo ”canoni di locazione” riceveranno un importo pari a tre mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l’anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 800,00 e una soglia massima pari a € 9.000,00. Invece, le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 800,00. Le medesime ASD/SSD riceveranno successivamente una seconda tranche di contributo. Tutti i dettagli saranno resi noti tramite il sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.

Elenco delle ASD/SSD interessate – Importi della prima tranche di contributo

Qui di seguito l’elenco delle ASD/SSD beneficiarie che hanno inserito nella domanda un IBAN errato

In questo caso, le suddette ASD/SSD sono invitate a comunicare l’IBAN corretto inviando una mail a invioiban@sportgov.it secondo le indicazioni riportate qui di seguito:

  1. Scrivere nell’oggetto della mail la dicitura “CORREZIONE IBAN CONTRIBUTI AUTOMATICI”;
  2. Indicare nel corpo della mail il codice fiscale della ASD/SSD e il codice IBAN corretto del conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD.

PER CHI NON HA RICEVUTO SOSTEGNI NELL’ANNO 2020

Le ASD/SSD che non hanno avuto la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto per il 2020 potranno ora accedere ad un nuovo Bando, che avrà le medesime modalità di accesso tramite piattaforma informatica del precedente. Tutte le informazioni verranno date tramite il sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.

FONDO PERDUTO NEI DILETTANTI

Art. 1 – Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici e proroga dei termini per la precompilata IVA

La finalità perseguita dalla disposizione è, in analogia a quelle emanate con l’art. 25 del D.L. n. 34/2020 e con l‘art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Come si rileva dalla Relazione illustrativa al provvedimento, rientrano tra i possibili beneficiari del contributo, e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Rientrano, pertanto, tra i soggetti agevolati oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovviamente per l’attività commerciale dalle stesse esercitate. Il contributo spetta – comma 3 – ai soggetti con ricavi commerciali di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi derivanti da lavoro autonomo, non superiori a 10 milioni di euro, conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), e cioè nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. L’ammontare del contributo è determinato come segue:

  • Se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019) a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e del fatturato dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, il contributo è pari a quello minimo.
  • L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
  • a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi di cui al comma 3 non superiori a 100 mila euro;
  • b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • d) trenta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • e) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti soggetti l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Ad esempio, se una ASD/SSD, con esercizio coincidente con l’anno solare, ha dichiarato ricavi per il periodo d’imposta 2019 e conseguito, nello stesso anno 2019, ricavi di natura commerciale (sponsorizzazione, incassi gare, pubblicità, ecc.) per 80.000,00 euro e nell’anno 2020, ricavi commerciali per 30.000,00 euro, riceverà un contributo di 2.500,00 euro, pari al 60% di euro 4.667,00 che è l’importo medio mensile del fatturato perduto determinato dalla differenza tra 80.000,00 euro e 30.000,00 euro, ragguagliata al mese ( 80.000-30.000=50.000:12 mesi= 4.167,00 euro). Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad es. 1°luglio 2018/30 giugno 2019) il secondo periodo d’imposta antecedente al periodo d’imposta 2020/21 è il 2018; in tal caso, presumendo che i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta 2018 (1°luglio 2018/30 giugno 2019) e dichiarati nella Dichiarazione Redditi 2019, siano stati superiori a 100 mila euro, la percentuale da applicare sulla differenza dei ricavi conseguiti negli anni 2019 (nell’esempio 80.000,00 euro) e 2020 (nell’esempio 30.000,00 euro), sarebbe del 40 per cento e non del 50 per cento come nell’esempio sopra riportato. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 sono stati disposti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto nonché il modello dell’istanza e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso, reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia, unitamente ad una “Guida sul contributo”. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante i canali telematici dell’Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico; successivamente, eseguiti i necessari controlli, l’Agenzia, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – Sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Il contributo non concorre alla formazione del reddito della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP. Il contributo può essere richiesto nell’istanza, con scelta irrevocabile, per l’intero importo spettante, o mediante erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui sopra o, qualora non si intendesse attendere l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere richiesto il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il comma 10 dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (precompilata).