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Aggiornate le FAQ sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 18 maggio 2021

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Il Dipartimento per lo sport ha aggiornate le FAQ sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

  1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

  1. Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.

  1. Cosa si intende per “attività svolta in forma individuale”?

Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

  1. Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

  1. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

Il DPCM del 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.

Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonisticicon date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.

Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente link.

  1. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

  1. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’Istruzione.

Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione ove previsto dalla norma.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e sue eventuali successive modificazioni.

  1. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Ove la norma consenta l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti sportivi in genere, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio.

È vietato l’uso di dispositivi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento indicato nelle linee guida del Dipartimento per lo sport.

È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.

  1. È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia, ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, è consentito utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

  1. Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dai DPCM in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

  1. Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisognare fare?

La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 50, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

  1. Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?

Si fa presente che il Ministero della Salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.

  1. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 23:00?

Si, è possibile circolare tra le 23:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.
Si fa presente che dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal DL 18 maggio 2021 n. 65.

Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

  1. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

È inoltre consentito l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.Fonte articolo: sport.governo.it