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Arriva la squalifica per l’allenatore che tirò un pugno all’arbitro

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Gara OLEGGIO CASTELLO – CARPIGNANO
Dall’analisi del referto arbitrale è risultato che la gara ASD OLEGGIO CASTELLO – ASD CARPIGNANO disputata in data 26/02/2021 non ha avuto un regolare epilogo, essendo stata sospesa anzitempo dall’arbitro, al minuto 18 del secondo tempo, in ragione del comportamento gravemente antisportivo e violento da parte dell’allenatore della società ospite, Sig. Giovanni ALOSI; in particolare al minuto 18 del secondo tempo il suddetto allenatore, a seguito di un provvedimento di espulsione comminato nei suoi riguardi dal direttore di gara, lo colpiva al volto facendolo arretrare e costringendolo successivamente a recarsi al Pronto Soccorso; in ragione di tale comportamento il direttore di gara, stante la situazione di forte tensione, non ritenendo di poter proseguire nella direzione della gara, interrompeva la competizione e si dirigeva nel proprio spogliatoio.
Ciò premesso, appare evidente la responsabilità oggettiva della soc. ASD CARPIGNANO per il comportamento violento e gravemente contrario ai principi di correttezza messo in atto dal proprio tesserato nei riguardi dell’arbitro.
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Pertanto,
SI DELIBERA
– di comminare la sanzione della perdita della gara nei confronti della società ASD CARPIGNANO, omologando il seguente risultato:
ASD OLEGGIO CASTELLO – ASD CARPIGNANO 3 – 0;
– di infliggere l’ammenda dell’importo di Euro 200,00 a carico della società ASD CARPIGNANO;
– di disporre l’applicazione a carico della società ASD CARPIGNANO delle sanzioni amministrative di cui alla Delibera n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17.12.2014;
– negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.
ALOSI GIOVANNI (CARPIGNANO)

Per la condotta violenta nei confronti dell’arbitro a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Il signor Alosi dapprima affrontava verbalmente il direttore di gara con atteggiamento minaccioso e proferendo ingiurie; successivamente, quando l’arbitro era voltato di spalle e aveva preso le distanze, lo raggiungeva e lo colpiva con un violento pugno al volto di violenza tale da far arretrare l’arbitro di alcuni passi, inducendolo a sospendere la gara per il forte dolore alla mandibola destra. In seguito il signor Alosi si recava nello spogliatoio del direttore di gara, dichiarandosi disponibile ad offrire un risarcimento del danno. L’arbitro, lamentando la persistenza della sintomatologia algica, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Martini, dal quale veniva dimesso con prognosi di tre giorni, salvo complicazioni. La suddetta sanzione è irrogata ai sensi dell’art. 35 c.4 CGS e tiene conto della gravità e violenza dell’aggressione nei confronti dell’ufficiale di gara.
La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014, come previsto dall’art. 16 comma 4bis del CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27/01/2016).
Stante la gravità della condotta, si dispone a carico del sig. Giovanni Alosi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.