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D/G: Cynthialbalonga-Arzachena, respinto il reclamo del laziali

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GARE DEL 12/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 2/2022 CYNTHIALBALONGA – ARZACHENA ACADEMY C.S.

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. CYNTHIALBALONGA con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 10, LOI ANTONIO ANDREA, nonostante il relativo fallo fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 5, BONU FEDERICO;

– rilevato come, a sostegno della propria ricostruzione, la reclamante ha allegato un filmato della partita che, ai sensi dell’art. 61, comma2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;

– rilevato come il medesimo filmato non appaia in concreto esaustivo ovvero decisivo, nella misura in cui il referto arbitrale chiaramente afferma che il calciatore n. 10, LOI ANTONIO ANDREA, veniva espulso “su segnalazione dell’AA1” per “una condotta violenta consumata” alle spalle del direttore di gara “lontano da dove si stava svolgendo il gioco”;

– rilevato come l’assistente arbitrale, interpellato a maggior chiarimento, ha inoltrato un supplemento di rapporto con il quale conferma che la condotta violenta sanzionata con provvedimento disciplinare di espulsione è stata commessa proprio dal calciatore n. 10 della ARZACHENA ACADEMY C.S.;

– considerato che nella fattispecie di cui è causa non risultano elementi istruttori in grado di indurre a ritenere che si sia concretizzato uno scambio di persona e che, pertanto, il provvedimento adottato dal Direttore di gara su segnalazione dell’assistente risulta correttamente rivolto a carico dell’autore materiale della condotta illecita che gli ufficiali hanno ritenuto di sanzionare e, pertanto, non ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo.

P.Q.M.

Dispone:

– respingere il reclamo;

– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-2;

– di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. CYNTHIALBALONGA