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Genitore malmenò responsabile squadra avversaria malato di SLA: ecco il verdetto del Tribunale Federale

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Un episodio che aveva suscitato una forte indignazione è giunto a una conclusione con il verdetto del Tribunale Federale della Lombardia. Il 2 aprile scorso, durante la partita tra il Calcio Brusaporto e l’Uesse Sarnico 1908, un genitore di un giovane calciatore della squadra ospite aveva attaccato il responsabile del settore giovanile del Calcio Brusaporto, Stefano Turchi, che soffre di SLA ed è costretto su una sedia a rotelle. L’aggressore aveva iniziato con insulti e poi era passato a calci e pugni. (LEGGI QUI)

Oggi è arrivato il verdetto del Tribunale Federale della Lombardia, che ha preso provvedimenti nei confronti del club di casa e dell’aggressore. In particolare, il club è stato punito per non aver adempiuto al suo dovere di prevenire atti di violenza durante l’evento sportivo.

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n.2686/856 del 31 luglio 2023 – a carico di: C.S.D. UESSE SARNICO 1908, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere da un proprio sostenitore (identificato nella persona di R.B., padre esercente la potestà genitoriale su un calciatore schierato nelle fila della squadra della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908), nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Calcio Brusaporto – C.S.D. Uesse Sarnico 1908, disputata alle ore 11:00 del 2.4.2023 presso il “Campo Sportivo Comunale n. 2” di Albano Sant’Alessandro (BG) e valevole per il girone C del Campionato regionale Under 17 Elite, consistiti nell’aver aggredito fisicamente il sig. Stefano Turchi, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Brusaporto, affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica “SLA”, che si sosteneva in piedi appoggiato al proprio autoveicolo parcheggiato in zona riservata ai diversamente abili ed adiacente al recinto di gioco, colpendolo ripetutamente con calci e pugni al dorso ed alla nuca, cagionandogli lesioni certificate dall’Ospedale Bolognini di Seriate (BG) come segue: “evidenza di trauma cranico, piccola flc in regione auricolare sinistra, ematoma in regione occipitale sinistra”; nonché ancora per avere il predetto sostenitore della squadra della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908, dopo aver aggredito fisicamente il sig. Stefano Turchi, continuato a colpire ripetutamente con calci la sua autovettura, danneggiandone lo specchietto retrovisore e la fiancata. Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE alla riunione del 14 settembre 2023 è comparso l’Avv. Sergio Onesti per la Procura Federale; per la società C.D.S. Uesse Sarnico nessuno è comparso. Dichiarata l’apertura del dibattimento, il rappresentante della Procura si è riportato integralmente al deferimento e agli atti di indagine svolti e dettagliatamente compendiati nel fascicolo, chiedendo di comminare alla società deferita la sanzione dell’ammenda pari ad € 2.000,00 e la penalizzazione di -1 punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2023/2024 a valere sul campionato regionale Allievi Under 17 Elite; OSSERVA Gli accurati atti di indagine svolti dalla Procura Federale consentono di ricostruire in modo dettagliato i gravi fatti che si sono svolti durante il secondo tempo della gara A.S.D. Calcio Brusaporto – C.S.D. Uesse Sarnico 1908, disputata alle ore 11:00 del 2.4.2023 presso il “Campo Sportivo Comunale n. 2” di Albano Sant’Alessandro (BG) e valevole per il girone C del Campionato regionale Under 17 Elite.
Pacifica l’identità dell’aggressore, identificato nel padre di uno dei calciatori in campo e ivi presente come sostenitore della squadra ospite, il quale senza giustificazione alcuna ha posto in essere gravi fatti di aggressione fisica nei confronti di un dirigente della squadra locale, per di più affetto da patologia che ne 77 / 20 limita fortemente la deambulazione, cagionandogli lesioni qualificate in termini di “Trauma cranico in percosse” (cfr. verbale di P.S. in atti), con prognosi di 60gg (come da certificazione del’11 aprile, in atti) ed evidenziandosi inoltre un generale aggravamento del quadro clinico determinato dall’aggressione (cfr. certificazione ASST PAPA GIOVANNI XIII – Bergamo, del 14/04/2023).

L’episodio è altresì documentato attraverso le dichiarazioni scritte di diversi testimoni oculari, i quali hanno altresì confermato che l’aggressione è stata interrotta solamente a seguito dell’intervento dei dirigenti della squadra locale, che hanno soccorso il proprio collega. Alla luce di quanto sopra, risulta certa la responsabilità ascrivibile alla Società UESSE SARNICO in virtù del disposto dell’art. 26, comma 1, CGS, secondo cui le società rispondono dei fatti violenti dei propri sostenitori quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, circostanze certamente riscontrabili nel caso di specie, a mente della costante Giurisprudenza secondo cui: “debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali […] Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale.
È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce in sé dell’ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori – prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi – minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva (cfr. ex multis CFA, n. 50/2022-2023-A). Tali principi, a cui questo Tribunale Federale Territoriale ritiene di aderire in toto, rendono certamente applicabili al caso di specie le sanzioni di cui all’art. 26, comma 1, CGS. D’altra parte, pur ritenendo i fatti contestati di particolare gravità, non essendovi stata contestazione specifica da parte della Procura Federale della circostanza aggravante di cui all’art. 26, comma 3, CGS, non richiamata all’interno dell’atto di deferimento, questo Tribunale Federale ritiene di fare proprio l’orientamento della CFA (es. n. 71/CFA/2021-2022/C), secondo cui «L’art. 125 CGS descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta». Per questo motivo, non possono trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 26, comma 3, CGS, pena violazione del diritto di difesa dell’incolpato rispetto al perimetro della contestazione allo stesso formulata, in modo coerente anche con i principi e le disposizioni del codice di procedura penale, a cui si ispira la struttura del procedimento sportivo (CFA, sez. un., n. 88/CFA/2022-2023). Di converso, vista la gravità dei fatti, legata alle circostanze del caso concreto, alle lesioni subite dalla vittima dell’aggressione e all’assenza di comportamenti della società ospite tesi a evitare che l’azione lesiva fosse proseguita, questo Tribunale ritiene congrua l’applicazione nei confronti della C.S.D. Uesse Sarnico 1908 della 78 / 20 sanzione dell’ammenda pari ad € 3.000,00 (sul punto dell’aggravamento della pena rispetto a quanto richiesto dalla Procura v. sempre CFA, sez. un., n. 88/CFA/2022-2034).
Si rileva, infine, che secondo il disposto dell’art. 26 CGS, alla sanzione dell’ammenda può essere affiancata anche quella della diffida, che secondo la giurisprudenza costituisce una sorta di «monito» per il futuro per far sì che il soggetto sanzionato si attivi, nei limiti del possibile e più di quanto non abbia già fatto, al fine di evitare il ripetersi di simili odiosi comportamenti” (cfr. TNAS, lodo ASG NOCERINA vs. FIGC, 19 aprile 2012).
Ebbene, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e di quanto sopra osservato, questa Corte Territoriale ritiene che l’ammenda con diffida sia la sanzione minima ascrivibile nei confronti della Società deferita, onde rimarcare la gravità del fatto e l’opportunità che per il futuro la Società sia più attenta a prevenire e contenere fatti di tale natura, che si pongono in antitesi ai più basilari valori dello sport, in particolare nel settore giovanile. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA C.S.D. UESSE SARNICO 1908 alla sanzione dell’ammenda pari ad € 3.000,00, applicata congiuntamente alla diffida, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) e 26 CGS. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

 

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