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Regioni in zona gialla: Ecco le regole per lo sport

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Impianti all’aperto e al chiuso, cosa cambia dopo il 6 dicembre anche in caso di cambio di colore della regione in zona gialla:

 

1) L’ingresso degli spettatori/pubblico presso le strutture sportive societarie in occasione di tutte le competizioni è limitato alla presenza di non più del 75% della capienza massima complessiva della struttura medesima ed è consentito solamente a chi è in possesso del Green Pass c.d. “rafforzato” o Super Green Pass (vedasi più avanti la corretta definizione). Le verifiche sul possesso dei requisiti per l’accesso agli impianti vanno condotte, a cura delle Società sportive, su tutte le persone che accedono agli impianti in qualità di spettatori.
In caso di verifica di mancanza del certificato o di verifica de certificato “base” gli incaricati della società ospitante l’evento sportivo non devono consentire l’accesso all’impianto ed in caso di insistenza da parte degli spettatori devono far intervenire le Forze dell’Ordine.
Eventuali accertamenti delle violazioni di legge e conseguenti applicazioni delle sanzioni sono, invero, di esclusiva competenza delle Autorità preposte;
2) L’ingresso, l’accesso e la frequentazione delle strutture sportive per gli atleti e per tutti i collaboratori societari (a titolo esemplificativo dirigenti, allenatori, collaboratori tecnici, collaboratori amministrativi, custodi, manutentori, magazzinieri, massaggiatori, ecc…), parificati, solo per analogia di ragionamento, a soggetti che svolgono una prestazione (finanche gratuita e volontaria) lavorativa, può avvenire previa verifica del possesso di valido Green Pass c.d. “base”. Le verifiche sul possesso dei requisiti per l’accesso agli impianti, degli atleti e dei collaboratori come sopra definiti, vanno condotte, giornalmente, in alternativa, su tutti i soggetti che accedono all’impianto (metodo assolutamente preferibile) o “a campione”, a cura delle Società sportive per un’aliquota non inferiore al 20% delle persone che, complessivamente, accedono agli impianti. Resta, altresì, stabilito che l’accesso a tutti locali chiusi societari (p.es. spogliatoi, uffici, magazzini, palestre, ecc…) è interdetto agli atleti sprovvisti di Green Pass, base o rafforzato, mentre è consentito loro l’accesso diretto ai campi all’aperto.
3) Si precisa che le disposizioni contenute nei precedenti p.ti 1) e 2) non sono, al momento, modificabili e non diversamente interpretabili in quanto direttamente desunte da disposizioni di legge vigenti;
4) Le disposizioni di cui sopra sono valide per tutte le attività che vedono coinvolti atleti di età superiore ai 12 anni. Per gli atleti di età inferiore ai 12 anni, che svolgono “attività di base”, non essendoci alcun obbligo di vaccinazione e quindi di esibizione né del Green Pass “base” né del Green Pass “rafforzato”, l’accesso alle strutture sportive per lo svolgimento delle relative attività può avvenire senza l’obbligo di esibizione di certificazione.
5) Per maggior dettaglio, si precisa che il Green Pass c.d. “base” si ottiene, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, mediante:
a) L’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2, effettuato nella 48 ore precedenti;
b) La verifica dello stato di avvenuta completa vaccinazione (1° e 2° dose e ove necessaria la somministrazione della 3° dose) contro il SARS-CoV-2, per un periodo non antecedente ai nove mesi;
c) Guarigione dall’infezione da virus SARS-Cov-2, per un periodo non antecedente ai sei mesi (per gli atleti, nella fattispecie, è altresì necessaria la successiva visita medica di idoneità sportiva, con esito positivo);
Allo stesso modo, si precisa che il Green Pass c.d. “rafforzato” (o super Green Pass) si ottiene esclusivamente mediante il verificarsi di una delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente p.to 5), ad esclusione della lettera a) ossia mediante effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;