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Dovevano tornare in campo solamente per 1 minuto: giudice sportivo ordina ripetizione gara dall’inizio

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Il giudice sportivo aveva inizialmente deciso che il match di Seconda Categoria E piemontese, tra Sisport e Villar Perosa sarebbe proseguito per il minuto finale, riprendendo con il calcio di rigore già concesso dall’arbitro a favore del Villar Perosa. Tuttavia, dopo il ricorso presentato dalla società Villar Perosa, il giudice sportivo ha modificato la sua decisione, ordinando che la partita fosse ripetuta dall’inizio.

 

Ecco quanto riportato nel Comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:

 

La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale ha disposto la ripresa della gara per il minuto finale di recupero già decretato, con la battuta del calcio di rigore in favore della reclamante, già concesso dal direttore di gara.

La società VILLAR PEROSA reclama chiedendo che venga inflitta invece la sanzione della perdita della gara alla società SISPORT responsabile, ad opinione della ricorrente, dell’interruzione della partita decretata dal direttore di gara.

Il provvedimento del Giudice Sportivo merita di essere riformato ma non nei termini richiesti dalla reclamante.

Si osservi che il direttore di gara disponeva l’interruzione della gara (e non la sospensione, distinzione rilevante per quello che si dirà dopo) a seguito della condotta violenta del giocatore DE MICHELE (Sisport) il quale, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ricevuta in occasione del rigore provocato all’ultimo dei 6 minuti di recupero, colpiva con uno schiaffo alla nuca il direttore di gara, senza causargli danni e rendere necessario alcun intervento a suo favore.

Precisa il Giudice Sportivo che l’interruzione veniva disposta dall’arbitro per timore delle reazioni all’eventuale realizzazione del rigore.

Precisa altresì che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla società SISPORT per il comportamento del proprio giocatore autonomamente sanzionato per la grave condotta tenuta nei confronti del direttore di gara (8 gare di squalifica, sanzione non impugnata dalla Sisport).

Ecco le ragioni per le quali riteneva di disporre la ripresa della gara nei termini sopra indicati e non invece la perdita in danno della società SISPORT.

Le argomentazioni del Giudice Sportivo sono condivisibili, ma non la decisione che questa Corte ritiene errata e perciò da riformare.

Non siamo di fronte ad una delle situazioni disciplinate nell’art.33 Reg. in quanto la interruzione/sospensione non è stata determinata da fatti che non comportano l’applicazione dell’art.10 CGS poiché ciò che ha influito sul regolare svolgimento della gara è la condotta di un tesserato (e non un fatto dovuto a caso fortuito o forza maggiore) che avrebbe anche potuto comportare la responsabilità della società e quindi in astratto la punizione ai sensi dell’art.10, nonché la successiva decisione del direttore di gara di interrompere per timore delle reazioni all’eventuale realizzazione del rigore concesso che però non faceva battere. Due situazioni che non possono rientrare fra le cause di sospensione ai sensi dell’art. 30 REG. LND.

Siamo di fronte alle situazioni disciplinate dall’art.10 comma 5 CGS in virtù delle quali agli organi di giustizia sportiva è attribuita la possibilità di decidere se e quanto un fatto abbia influito sulla regolarità della gara e di provvedere in uno dei modi indicati sub a), b) e c) e d) dell’art.10 comma 5 CGS.

E’ opinione di questa Corte che nel caso in esame le due situazioni che hanno certamente influito sul regolare svolgimento della gara debbano condurre alla ripetizione della stessa dall’inizio ai sensi dell’art.10, comma 5, lett.c ) CGS

La Corte Sportiva d’Appello in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul CU n. 71 del Comitato Regionale

DICHIARA LA IRREGOLARITA’ DELLA GARA E NE DISPONE LA RIPETIZIONE DALL’INIZIO.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo.

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